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BregagliaLa tenuta a giorno. L’impianto del registro fondiario federale. La documentazione pubblica.

La tenuta a giorno
La tenuta a giorno avviene secondo le disposizioni del Codice civile (CC), del Regolamento federale per il registro fondiario (RRF) e dell’Ordinanza cantonale sul registro fondiario (OCRF).

Per legge, ogni disposizione nel registro fondiario presuppone:

  • una richiesta d’iscrizione scritta;
  • la prova del diritto di disporre del richiedente;
  • un titolo giuridico valido.

L’impianto del registro fondiario federale
L’obbligo d’impianto del registro fondiario risulta dalla legislazione federale (art. 38 titolo finale CC). Nel Cantone dei Grigioni l’introduzione del registro fondiario federale è compito dei comuni (art. 3 OCRF).

L'introduzione del registro fondiario federale persegue i seguenti scopi:

  • l'accertamento e l'iscrizione di diritti finora non iscritti negli strumenti cantonali di registro fondiario;
  • la verifica dei diritti iscritti, il loro trasferimento nel registro fondiario federale e l'eliminazione di difetti;
  • la cancellazione di diritti che non possono essere oggetto d'iscrizione e di quelli decaduti.

L’impianto del registro fondiario federale è regolato dagli art. 3 - 20 dell'OCRF.


La documentazione pubblica
Per documentazione pubblica s’intende l’attestazione di atti o fatti giuridici rilevanti in un atto pubblico (atto autentico) redatto con le prescritte formalità da un funzionario pubblico (pubblico ufficiale) o da una persona privata che esercita una funzione pubblica (notaio).
Il notaio e il pubblico ufficiale ai quali è conferita questa facoltà hanno pertanto il compito di ricevere le volontà delle parti, di elaborarle fornendo la necessaria consulenza, per poi tradurre i rispettivi voleri in un atto pubblico.

Gli scopi principali della documentazione pubblica sono:

  • accertare ed esporre in modo chiaro e inequivocabile la volontà delle parti nonché i fatti rilevanti;
  • tutelare le parti contrattuali di fronte a contrattazioni giuridiche affrettate;
  • produrre documenti giustificativi completi e affidabili (p.es. per l’iscrizione a registro).

In particolare è richiesta la forma qualificata dell’atto pubblico per i contratti inerenti:

  • il trasferimento della proprietà immobiliare (p.es. compravendite, donazioni, permute)
  • la costituzione di pegni immobiliari (p.es. cartelle ipotecarie, ipoteche)
  • la costituzione di servitù personali e prediali (in particolare i diritti d’usufrutto e d’abitazione, i diritti di superficie, ma anche i diritti di passaggio o di condotta)
  • la revoca e la modifica di restrizioni legali della proprietà (p.es. revoca del diritto di prelazione dei comproprietari)

Nel Cantone dei Grigioni la procedura e le competenze della documentazione pubblica sono disciplinate della Legge sul notariato (CSC 210.300). Le e gli ufficiali del registro fondiario sono competenti per le documentazioni pubbliche di negozi giuridici del diritto immobiliare nel loro circondario del registro fondiario.