Benvenuti al registro fondiario

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BregagliaFunzione del registro fondiario. Pubblicità del registro fondiario. Organizzazione e compiti.

Funzione del registro fondiario
Il registro fondiario è un registro pubblico ai sensi dell’art. 9 del Codice civile (CC) per i diritti reali costituiti sui beni immobili (proprietà, servitù, oneri fondiari, diritti di pegno). La costituzione, il trasferimento come anche l'estinzione di tali diritti avviene principalmente tramite l’iscrizione nel registro. Per i diritti personali, in certi casi, è possibile fare uso dell'annotazione nel registro fondiario (diritti di compera, diritti di prelazione, diritti di ricupera, rapporti di locazione e d'affitto e altri ancora).
Nell’accezione più restrittiva del termine il registro fondiario rappresenta l’insieme della relativa documentazione gestita dal servizio pubblico. Il registro fondiario comprende oltre al libro mastro, nel quale ogni fondo ottiene un proprio numero e un proprio foglio (sistema del foglio reale), il libro giornale, i piani, i registri ausiliari, (registro dei proprietari, registro dei creditori) e i documenti giustificativi.
Ai sensi dell’art. 655 del Codice civile (CC) sono considerati fondi, oltre agli immobili, anche i diritti per sé stanti e permanenti (p. es. diritti di superficie), le miniere e le quote di comproprietà di un fondo.
L’immatricolazione dei fondi nel registro fondiario federale avviene sulla base dei piani della misurazione ufficiale. Tutt’oggi non è misurato l’intero territorio svizzero. Di conseguenza il registro fondiario federale non è ancora stato introdotto dappertutto. Laddove il registro federale non è ancora allestito esistono dei registri cantonali ai quali non vengono tuttavia attribuiti tutti gli effetti del registro fondiario federale.


Pubblicità del registro fondiario
Il registro fondiario è parzialmente accessibile al pubblico. Anche senza far valere un interesse, ognuno ha il diritto di ottenere le informazioni concernenti la designazione e la descrizione del fondo, il nome e l’identità del proprietario, la forma di proprietà e la data d’acquisto, le servitù e gli oneri fondiari come anche determinate menzioni. Le informazioni e gli estratti possono essere rilasciati soltanto in relazione ad un fondo determinato (interrogazioni in serie non sono ammesse!).
Chi fa valere un interesse, ha inoltre il diritto di ottenere ulteriori indicazioni, oppure di ottenere un estratto del registro fondiario.


Organizzazione e compiti
La tenuta del registro fondiario, l’organizzazione dei registri fondiari nonché la delimitazione dei circondari è effettuata dai cantoni. Nel Cantone dei Grigioni ogni comune costituisce un circondario del registro fondiario (art. 137 della Legge d’introduzione al Codice civile; LICC). Nel corso degli anni vari comuni si sono riuniti in un unico circondario.
La vigilanza sul registro fondiario spetta al dipartimento designato dal Governo. Giusta il DG del 12.09.1995 è competente il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità.
All’ufficio del registro fondiario spettano i seguenti compiti:

  • la tenuta del registro fondiario;
  • l’introduzione del registro fondiario federale
  • la redazione e la documentazione pubblica di negozi giuridici

A questi compiti si sono aggiunti nel corso degli anni cognizioni nell’ambito dell’applicazione del diritto fondiario come p.es. nell’ambito dell’applicazione del Diritto fondiario rurale (Legge federale sul diritto fondiario rurale; LDFR), della ‘Lex Koller’ (Legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero; LAFE) e di altre ancora.